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MANUTENZIONE

Ricarica estintore d'incendio a polvere La manutenzione degli estintori d'incendio è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n.547 del 27.04.55 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare detto decreto prevede che "devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei" ………"Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto".

Per trentacinque anni questa disposizione è risultata l'unico riferimento "tecnico" del settore, con il supporto unicamente di alcuni articoli del codice penale ( n.436 - n. 437 - n. 451) che richiamavano indirettamente la necessità di garantire in efficienza gli estintori d'incendio.

Nel marzo 1992 con l'emanazione da parte dell'UNI, della norma UNI 9994/92 CPAI (Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi) C.N.V.V.F. (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e successivamente in novembre 2003 con la UNI 9994/03 CPAI si è finalmente colmato quel vuoto tecnico normativo concernente le procedure tecniche per la manutenzione degli estintori d'incendio.

Con il decreto legislativo D.Lgs. 626 del 19 settembre 1999, si è ridisegnato il settore dell'attività di manutenzione, sulla base di un inquadramento più dettagliato nel contesto generale della moderna filosofia di prevenzione.
Già al primo comma dell'articolo 3) del decreto legislativo stesso, alla lettera r) è considerata "la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza …..". Inoltre con l'articolo 13) è disposto che, con l'adozione di decreti del Ministero dell'Interno e del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano definiti anche i criteri diretti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (comma 1, lettera a, numero 3).

Con riferimento al suddetto articolo 13), il Ministero dell'Interno emanò la circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 che trattava in generale le problematiche specificatamente antincendio. Per la prima volta si indicava esplicitamente un criterio per l'individuazione oggettiva di una procedura tecnica di intervento: i controlli e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in conformità a quanto prevista dalla normativa cogente e ove mancante dalle istruzioni dei costruttori e installatori.

Il 10 marzo 1998 è stato emanato in attuazione dell'articolo 13) del decreto legislativo 626, un decreto ministeriale concernente i "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze nei luoghi di lavoro".

Nell'allegato VI del decreto ministeriale D.M. del 10 marzo 1998 si cerca di dare l'organizzazione del contesto in cui le procedure per il controllo e la manutenzione devono essere espletate fornendo una serie di termini, procedure e competenze.

Inoltre nell'articolo 4) vengono resi cogenti i criteri per l'individuazione delle corrette modalità tecniche di intervento ai fini del controllo e della manutenzione.

Al punto 6.2 dell'allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 sono espresse le definizioni essenziali con le quale si vuole caratterizzare l'attività di controllo e manutenzione disposta dal decreto. Sono individuate:

La Sorveglianza;
Il Controllo;
Il Controllo periodico;
La Manutenzione distinta in ordinaria e straordinaria.

Collaudo serbatoi e bomole estintori d'incendio Al punto 6.4 dell'allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 viene indicato esplicitamente che " il datore di lavoro è responsabile delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio" che " deve attuare la sorveglianza il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti" e che " l'attività di controllo periodico e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

La norma tecnica UNI 9994/92 CPAI C.N.V.V.F. e la più recente UNI 9994/03 CPAI C.N.V.V.F. che fornisce in Italia le procedure di manutenzione degli estintori d'incendio riconosciute come le procedure secondo la regola d'arte è stata elaborata dal gruppo di lavoro "Terminologia e mezzi manuali di lotta contro gli incendi" della Commissione Protezione Attiva contro l'Incendio.
Hanno contribuito, in qualità dell'UNI (Ente di Unificazione italiano), sia le Amministrazioni dello stato tecnicamente competenti Ministero dell'Interno, l'allora Ministero della Marina, l'ISPESL nonché le associazioni costruttori, assicuratori, laboratori di prova, etc.

Dal 10 marzo 1998 a tale specifica norma bisogna attenersi obbligatoriamente.

Il decreto ministeriale D.M. 7 gannaio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 28 del 4 febbraio 2005 relativo alle "norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori d'incendio portatili di incendio" secondo la norma EN3/7:2004, sancisce definitivamente all'articolo 4) Utilizzazione - che gli estintori d'incendio portatili devono essere mantenuti in efficienza mediante l'adozione delle procedure tecniche di manutenzione descritte nella norma UNI 9994/03 CPAI C.N.V.V.F.

Asciugatura serbatoi estintori d'incendio La procedura di manutenzione degli estintori d'incendio secondo la norma UNI 9994 CPAI C.N.V.V.F si struttura secondo quattro fasi ben distinte:

1. La Sorveglianza;
2. Il Controllo;
3. La Revisione;
4. Il Collaudo.

Le fasi possono prevedere anche esami apparentemente uguali, che si distinguono in tale caso per il diverso livello di competenza del personale previsto per il loro espletamento.

Per esempio "l'esame indicatore di pressione/manometro" nella fase di Sorveglianza consiste nel constatare, anche da lontano, se il manometro è presente o meno, mentre nella fase di Controllo significa constatare se la pressione corrisponde effettivamente alla pressione esistente all'interno del serbatoio dell'estintore d'incendio.

Nel primo caso (fase di Sorveglianza) è sufficiente personale non qualificato ma semplicemente informato su quale oggetto corrisponde alla parola "indicatore di pressione/manometro" per poterlo distinguere dall'altro oggetto (spina di sicurezza, tubo erogatore, etc.).

Nel secondo caso (fase di Controllo) è necessario del personale tecnico qualificato che sappia non solo individuare l'oggetto "indicatore di pressione/manometro, ma sia in grado anche di effettuare le operazioni necessarie al fine di misurare la pressione effettivamente presente nel serbatoio mediante un proprio indicatore di pressione/manometro tarato.

Per ogni fase, pertanto, sono indicate le operazioni, la qualifica del personale, la massima durata tra due fasi analoghe successive.

Di fatto la prima fase (Sorveglianza) può essere effettuata, in sintonia con la filosofia di prevenzione e responsabilizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 626/94, da tutti i lavoratori che pertanto devono essere opportunamente informati.

La seconda fase (Controllo), la terza (Revisione) e la quarta fase (Collaudo) necessitano di equipaggiamenti e macchine tecniche e pertanto devono essere effettuati da personale tecnico qualificato e specializzato di aziende operanti nello specifico settore.

Tabella B - Prospetto scadenze manutenzione estintori d'incendio


Di seguito è riportato l'elenco per singole schede tecniche delle operazioni di manutenzione da porre in essere per ciascuna fase prevista dalla norma UNI 9994 CPAI C.N.V.V.F. per ogni tipo di estintore d'incendio.

Estintori d'incendio a polvere con pressurizzazione permanente.
Estintori d'incendio a polvere con pressurizzazione con bombola di gas ausiliario.
Estintori d'incendio a biossido di carbonio (CO2).
Estintori d'incendio a acqua o schiuma con pressurizzazione permanente.
Estintori d'incendio a acqua o schiuma con pressurizzazione con bombola di gas ausiliario.


Altro aspetto fondamentale affrontato dalla norma è il livello di informazioni che devono essere garantite dal cartellino di manutenzione. Le informazioni sulle attività di manutenzione devono inoltre essere riportate nel Registro dei Controlli.

Vengono anche affrontati altri aspetti: i ricambi, le sostituzioni di estinguente e la sostituzione degli estintori da sottoporre a revisione, ricarica o collaudo. Il principio generale per gran parte degli aspetti indicati, è che ogni elemento dell'estintore individuabile e separabile è un componente dell'estintore d'incendio: la sua sostituzione con un componente diverso da quello studiato e previsto per il suo buon funzionamento e approvato dal Ministero dell'Interno fa decadere l'affidabilità tecnica dell'estintore d'incendio stesso oltre l'approvazione di tipo (omologazione).

Con questo si vuole evidenziare che in base alle disposizioni cogenti, la manutenzione può essere svolta solamente da quelle figure giuridiche che, risultanti iscritti alla Camera di Commercio come manutentori di estintori d'incendio, si avvalgono unicamente di tecnici che conoscono la regola d'arte del settore, le disposizioni cogenti che lo regolamentano e che operano utilizzando componentistica conforme. Viene inoltre evidenziato che l'estintore d'incendio asportato per le attività di manutenzione debba sempre essere sostituito con uno di caratteristiche non inferiori.

Infine viene inoltre previsto che, in caso di subentro ad un appalto preesistente, il nuovo manutentore ha il diritto di procedere ad una prima revisione anche in deroga ai tempi indicati nella norma.

E' pertanto necessaria per una corretta manutenzione degli estintori d'incendio che l'azienda che sia incaricata dell'attività di manutenzione sia specializzata nel settore specifico.

Le autorizzazioni e certificazioni che un'azienda specializzata deve possedere per svolgere l'attività di manutenzione di estintori d'incendio e delle altre attrezzature ed impianti antincendio sono:

Iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività di manutenzione di attrezzature ed impianti
antincendio;
Certificazione ai sensi della Legge del 5 marzo 1990 n. 46 lettera G);
Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti della Regione ai sensi del
decreto legislativo D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

L'articolo 12) "Norme finali" del decreto ministeriale D.M. 7 gennaio 2005 richiama specificatamente l'obbligo di provvedere secondo le norme e le leggi in vigore al corretto smaltimento dei materiali componenti l'estintore d'incendio e dell'estinguente.

In effetti, nella fase di revisione o ricarica degli estintori a polvere chimica, nelle officine delle aziende specializzate nella manutenzione di estintori d'incendio, viene prodotta una notevole quantità di rifiuto (estinguente polvere chimica) che deve essere trattato per lo stoccaggio con precise procedure e conferito ad una discarica autorizzata per il successivo smaltimento. Il codice europeo rifiuto che identifica la polvere estinguente contenuta negli estintori d'incendio è il C.E.R. n. 16.05.09. Anche le parti metalliche di scarto (serbatoi - bombole - valvolame) identificate con il C.E.R. n. 16.02.14, sono soggette a precise procedure di smaltimento.